Normativa nazionale o regionale?

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«Ho avuto una discussione con un collega in merito alla validità delle normative. Lui asseriva infatti che le normative di igiene locale di ogni singolo comune possono prevaricare la norma nazionale UNI 7129:2015, qualora più restrittive. Io sostenevo invece che nessuna norma locale possa andare contro a quella nazionale, in virtù della sentenza 01808/2017. Chi ha ragione?» chiede un lettore di GT.
La risposta non è univoca. Solo in materia di prestazione energetica il…

«Ho avuto una discussione con un collega in merito alla validità delle normative. Lui asseriva infatti che le normative di igiene locale di ogni singolo comune possono prevaricare la norma nazionale UNI 7129:2015, qualora più restrittive. Io sostenevo invece che nessuna norma locale possa andare contro a quella nazionale, in virtù della sentenza 01808/2017. Chi ha ragione?»

La risposta non è univoca. Solo in materia di prestazione energetica il D.Lgs 192 del 2005 all’art. 17 con la “clausola di cedevolezza” lascia libertà di legiferare alle regioni precisando “sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto”. In materia di sicurezza, invece, la norma nazionale è preponderante sulle disposizioni locali, salvo che queste non siano più restrittive e quindi non le considererei “prevaricate” ma “accentuate”.

Diversamente la sentenza 01808/2017 citata afferma che il Comune ha torto, poiché esiste il DPR 412 modificato da varie leggi, come da estratto che si allega (1), che autorizza la soluzione adottata in contrasto con il Regolamento di Igiene Tipo e che stabilisce specificatamente al comma 9-quater I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.

Inoltre, dato in generale il non sollecito adeguamento dei regolamenti di igiene tipo, la Regione Lombardia, come da allegato (2), il 12 giugno 2015 ha emanato il Decreto 313 con il quale precisa che: sono sopravvenute significative innovazioni normative a livello europeo, nazionale e regionale, rispetto alle quali diverse disposizioni del suddetto regolamento sono incompatibili e non possono peraltro trovare applicazione” ed elenca una serie di materie e di disposizioni che ne decretano l’abrogazione.

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