Cancello chiuso e uso dell’area comune

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In tema di comunione ex art. 1102 c.c., l’apposizione di un cancello con lucchetto su area comune, che impedisce ad alcuni comproprietari l’accesso e l’utilizzo della stessa, costituisce illegittima appropriazione e non rientra nel concetto di uso più intenso consentito al singolo comunista.

Il principio del pari uso della cosa comune va inteso nella facoltà di trarre dalla cosa comune la più ampia possibilità di utilizzo, purché questa sia compatibile con i diritti degli altri condomini. Tale utilizzazione deve essere valutata in relazione all’uso potenziale di ogni condomino.

Ne consegue che, mentre è legittimo un uso più ampio della cosa comune – come l’apertura di un varco nella recinzione comune per mettere in comunicazione uno spazio condominiale con una strada pubblica – non è consentita l’apposizione di un cancello che, impedendo ad altri partecipanti di accedere alla cosa comune, determina non un uso più intenso ma una vera e propria appropriazione della cosa da parte del comproprietario con esclusione degli altri.

Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4879 del 25 febbraio 2025

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