Clausola di esonero del costruttore da oneri condominiali

clausola di esonero del costruttore dal pagamento degli oneri condominiali
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In relazione alla cosiddetta vessatorietà della clausola di esonero del costruttore dal pagamento degli oneri condominiali degli immobili invenduti (tra cui anche riscaldamento, spese comuni ecc.), la Corte di Cassazione, a seguito di ricorso avverso sentenza del Tribunale di Parma n. 739/2018, ha affermato che:

“Il Tribunale di Parma era stato chiamato a verificare se la clausola di esonero della società alienante dalla partecipazione alle spese condominiali per le unità immobiliari di sua proprietà ancora invendute, inserita nei titoli di acquisto dei condomini che sono parti di questo giudizio, tutti stipulati tra l’aprile 2004 e l’aprile 2005, riguardasse contratti di vendita immobiliare conclusi tra un venditore professionista e un consumatore acquirente, e potesse considerarsi vessatoria, ove determinante a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque incidente sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall’alienante, o sull’obbligo di pagamento del prezzo gravante sull’acquirente.

Si tratta di verifica cui il giudice doveva procedere perché fatta valere dal consumatore o anche se rilevata d’ufficio nell’ambito dei rispettivi diretti rapporti processuali di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo (la venditrice ed il singolo acquirente).

Non è dirimente che i contratti per cui è causa fossero stati conclusi quando ancora non era vigente il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, essendo comunque a quell’epoca applicabile l’art. 1469-bis, comma 1, c.c., introdotto dall’art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 59, secondo il quale, del pari, “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto

Conseguentemente ha stabilito dunque che è da ritenersi vessatoria la clausola di esonero del costruttore dal pagamento degli oneri condominiali per gli immobili invenduti se comporta squilibrio dei diritti. (Cassazione n. 35347/2018 R.G del 15 febbraio 2025).

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