Coronavirus e spese condominiali

Condividi

Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, una delle domande più frequenti è stata quella dei condomini che si chiedevano se potessero interrompere il pagamento delle spese condominiali secondo le quote già approvate dall’assemblea condominiale per l’anno in corso, a causa sia dell’emergenza sanitaria ed economica e sia a causa dell’interruzione forzata di alcuni servizi condominiali. In realtà a tale domanda si ritiene di dare risposta negativa in quanto il condomino non può rifiutarsi di partecipare alle spese usufruendo della motivazione emergenziale, è ciò neppure se per un periodo i servizi sono stati forzatamente interrotti. Per fare degli esempi, il condomino non potrà evitare il pagamento lamentando la mancata sanificazione delle scale o dell’ascensore oppure la temporanea interruzione del servizio di portineria e via dicendo: in altre parole nessuna situazione di emergenza consente e legittima la sospensione delle rate già approvate. Il condomino in sostanza non è titolare di un diritto di natura contrattuale nei confronti del condominio e l’obbligo di versamento delle spese condominiali deriva dal fatto che è comproprietario delle parti condominiali.

Di conseguenza si ritiene che su tale obbligo non agisca il D.L. 18/2020 che all’art. 91 comma 1 ha inserito  all’art 3 del  D.L. 6/2020, convertito  con  L. 13/2020,  il comma 6 bis, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore nel ritardo o omissione di adempimenti o pagamenti. Pertanto, non vertendo in caso di spese condominiali in materia contrattuale bensì in connessione ai diritti di proprietà, non è da ritenersi applicabile la nuova normativa suddetta in tema di “giustificazioni” nel ritardo/omissione dei pagamenti e pertanto il condomino sarà tenuto ad adempiere regolarmente.

Richiedi maggiori informazioni

Ti potrebbero interessare

ascensore

Ascensore condominiale, differenza tra nuova installazione e sostituzione per la ripartizione delle spese

Alcuni condomini impugnavano dinanzi al Tribunale competente la delibera assembleare con la quale era stata approvata l’installazione di quattro ascensori in sostituzione di quelli esistenti.

Riparazione della conduttura di scarico

Nel caso in esame, una condomina ha impugnato la delibera assembleare contestando l’attribuzione di un addebito di euro 283, quale saldo dei lavori effettuati per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere di una porzione dell’immobile, essendo la spesa stata suddivisa in parti uguali tra i condomini interessati anziché per millesimi di proprietà.

rinnovabili

Ritardi di approvazione dei progetti di fotovoltaico e responsabilità della P.A.

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato su un importante tema relativo alle energie rinnovabili.

fotovoltaico

Fotovoltaico: stop ai divieti regionali senza basi tecniche

Una recente pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta sul rapporto tra autonomie regionali e transizione energetica, stabilendo i confini giuridici di disciplina dell’installazione degli impianti fotovoltaici da parte delle regioni compatibilmente agli obiettivi climatici nazionali ed europei. La Corte costituzionale si è espressa con una pronuncia rilevante per il rapporto tra stato e Regioni.