Danni da infiltrazione: la responsabilità del proprietario ex art 2053 c.c.

Risarcimento danni per delle infiltrazioniNel caso in esame, la Corte di Cassazione ha definito l’ambito di applicazione dell’art 2053 c.c. in riferimento a una controversia riguardante la richiesta di risarcimento danni per delle infiltrazioni.

Difatti, il convenuto era stato citato in giudizio in quanto ritenuto responsabile dei danni causati all’appartamento sottostante. Tuttavia, il presunto danneggiante, proprietario dell’appartamento dal quale provenivano le infiltrazioni, si opponeva a tale richiesta, in quanto riteneva che le infiltrazioni provenivano dall’ appartamento sovrastante il proprio.

Risarcimento danni per delle infiltrazioni, la sentenza della Corte di Cassazione

Il giudice di primo grado accolse il gravame mentre il giudice di secondo grado, evidenziando che non risultava provato che le infiltrazioni provenivano dalle tubature di proprietà del convenuto, ha riformato la sentenza. La Corte di Cassazione, confermando la sentenza emessa dalla corte d’appello, ha evidenziato come, ai fini dell’applicazione dell’art 2053 c.c. deve essere provata, da parte del soggetto danneggiato, la proprietà della tubazione che aveva provocato l’infiltrazione.

Ha infatti precisato che: «La giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che l’art. 2053 cod. civ., rappresenti un’ipotesi di responsabilità oggettiva – il cui carattere di specialità rispetto a quella di cui all’art. 2051 cod. civ., deriva dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento, in altri termini il “responsabile” deve essere individuato in base al criterio formale del titolo, non bastando che egli abbia un potere d’uso sulla res che/ cagiona il danno – la quale può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina dell’edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ. Ord. 9694/2020)».

Ti potrebbero interessare

rischio elettrico

Rischio elettrico e responsabilità datoriale

La sentenza della Cassazione ribadisce i limiti dell’abnormità in materia di prevenzione antinfortunistica.

L’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.

Quando la delibera è valida anche senza relazione tecnica?

Nel caso in esame, un condomino impugnava dinanzi all’autorità competente una delibera assembleare con la quale il condominio aveva ritenuto non necessaria, alla luce della normativa vigente, la redazione di una diagnosi energetica né la determinazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento secondo la disciplina specifica di settore.

Sostituzione della colonna di scarico e ripartizione delle spese

Nel caso in esame, una condomina ha impugnato una delibera assembleare contestando la ripartizione delle spese sostenute per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere, poiché suddivise in parti uguali tra i condomini interessati anziché in base ai millesimi di proprietà.