Le tubature idrauliche costituitesi per servitù non possono essere rimosse

tubature idrauliche servitù

Il proprietario di un appartamento, durante alcuni lavori di ristrutturazione della controsoffittatura, aveva scoperto delle tubature di scarico del bagno dell’appartamento sovrastante oltre ad una botola di ispezione quadrata. Ha convenuto pertanto in giudizio la proprietaria di tale appartamento affinché venisse accertato che quest’ultima non aveva alcun diritto a mantenere le tubature e la botola con la conseguente condanna alla rimozione degli stessi.

La convenuta chiedeva venisse accertato il proprio diritto di servitù costituitosi per destinazione del padre di famiglia. Sia il tribunale che la Corte d’Appello hanno qualificato tale servitù come apparente ex art 1061 c.c. e pertanto ritenevano essersi costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art 1062.

La Corte di cassazione, intervenuta sulla vicenda, con la sentenza n. 25493 del 2024, confermando le precedenti sentenze ha precisato quando una servitù possa essere considerata apparente rilevando che:

“ai sensi dell’art. 1061, comma 1, c.c., è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest’ultimo. La precisazione per cui le opere permanenti devono essere “visibili dal fondo servente” non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l’irrilevanza – costantemente affermata da questa Corte – del fatto che le opere sono collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo.

La visibilità dal fondo servente è, dunque, un’ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all’esercizio della servitù siano visibili – anche se solo saltuariamente ed occasionalmente – da qualsivoglia altro punto d’osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l’opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell’esistenza dell’opera.

L’apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell’oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell’altro.

Non è necessario che l’apparenza, nei termini predetti, si estenda all’opera nel suo complesso: non è, quindi, l’entità dell’opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù.”

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