Installazione impianto condizionamento su parti comuni

Installazione impianto in parti comuni«Nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’art. 1120 co. 2 c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità, per cui si può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo».

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1775/2024 in una vicenda in cui un condomino impugnava alcune delibere assembleari che le negavano l’autorizzazione ad installare alcuni condizionatori nel cortile comune.

La Corte di Cassazione, applicando il principio cui sopra ha sostanzialmente rilevato che: «ai sensi dell’art. 1120 c.c., l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione.

Il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt’al più significare l’inesistenza o l’esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all’installazione.

Nel caso di specie, non emerge dagli atti che sia stato accertato che l’installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un’unità immobiliare determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso».

Alla luce di ciò accoglieva pertanto il ricorso rinviando alla corte d’appello per una nuova decisione.

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