Passaggio da impianto termico centralizzato a singoli impianti autonomi

riscaldamentoSecondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, è da ritenersi valida la delibera condominiale decisa a maggioranza qualora preveda, non solo la suddivisione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato a vari impianti autonomi, ma anche quando preveda il tipo di impianto da installare in sostituzione di quello precedente.

Ciò in quanto non è da ritenersi sufficiente la mera previsione del passaggio da riscaldamento centralizzato ad impianti autonomi senza altre specifiche in merito.

La Corte di Cassazione ha, più nello specifico, statuito che la delibera di decisione di suddivisione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in diversi piccoli impianti autonomi possa essere “adottata a maggioranza, e quindi in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., in quanto sia previsto che avvenga nel rispetto delle previsioni legislative di cui alla L. n. 10 del 1991, ossia a garanzia della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell’efficienza energetica, dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili (pur non dovendo curarne previamente l’esecuzione)”.

Conseguentemente, deve dunque ritenersi nulla la delibera a maggioranza che contenga la mera rinuncia all’impianto centralizzato senza ulteriori passaggi e specifiche (Corte di Cassazione sentenza 19 agosto 2022 n. 24976).

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