Passaggio da impianto termico centralizzato a singoli impianti autonomi

riscaldamentoSecondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, è da ritenersi valida la delibera condominiale decisa a maggioranza qualora preveda, non solo la suddivisione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato a vari impianti autonomi, ma anche quando preveda il tipo di impianto da installare in sostituzione di quello precedente.

Ciò in quanto non è da ritenersi sufficiente la mera previsione del passaggio da riscaldamento centralizzato ad impianti autonomi senza altre specifiche in merito.

La Corte di Cassazione ha, più nello specifico, statuito che la delibera di decisione di suddivisione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in diversi piccoli impianti autonomi possa essere “adottata a maggioranza, e quindi in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., in quanto sia previsto che avvenga nel rispetto delle previsioni legislative di cui alla L. n. 10 del 1991, ossia a garanzia della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell’efficienza energetica, dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili (pur non dovendo curarne previamente l’esecuzione)”.

Conseguentemente, deve dunque ritenersi nulla la delibera a maggioranza che contenga la mera rinuncia all’impianto centralizzato senza ulteriori passaggi e specifiche (Corte di Cassazione sentenza 19 agosto 2022 n. 24976).

Edicola web

  • n.4 - Aprile 2026
  • GT Speciale Fiera 2026 n.2
  • Supplemento al n.3 - Marzo 2026 GT Speciale Fiera 2026 n.1

Ti potrebbero interessare

Concessioni e geotermia regionale

Il TAR della Toscana ha respinto i ricorsi presentati da alcune associazioni ambientaliste contro il rinnovo delle concessioni minerarie in Toscana in relazione allo sfruttamento della geotermia.

cavi elettrici

Infrastrutture, diritto di proprietà e spostamento dei cavi elettrici

Il Tribunale di Trapani ha recentemente statuito, in materia di spostamento di cavi elettrici, che, il proprietario di un fondo ha la facoltà di apporre innovazioni che obblighino un gestore a rimuovere o collocare diversamente le condutture, senza necessità di indennizzo al gestore.

Disservizi alla linea telefonica e responsabilità del gestore

Una recente sentenza del Tribunale di Foggia ha statuito la responsabilità di una società di telefonia per il disservizio del sistema, e ha accolto la richiesta da parte dell’attore di ripristino della linea telefonica, in quanto la società non era riuscita in modo sufficiente a dimostrare l’adempimento volto a risolvere tale disservizio.

Certificati energetici e norme tecniche

In materia di incentivi per l’efficienza energetica, il certificato rilasciato dall’ente terzo qualificato deve indicare chiaramente la norma tecnica prescritta dalla disciplina incentivante, non essendo sufficiente un generico richiamo alle direttive europee, e deve utilizzare i parametri tecnici corretti senza contraddizioni o errori.