Per imporre ai condomini il ripristino delle fogne è necessario provarne la responsabilità

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“E’ illegittima l’ordinanza che ha ordinato ai ricorrenti di provvedere, in solido, al ripristino della funzionalità della condotta fognaria, addossando loro i relativi costi, in mancanza di una preventiva istruttoria tecnica circa l’origine delle infiltrazioni e sulle conseguenti responsabilità”.

Quello riportato è il principio espresso dal TAR Liguria con la sentenza n. 18/2016, emessa in relazione alla rottura di una condotta fognaria interrata, sotto la strada pubblica che aveva provocato copiose infiltrazioni di acque nere, nei locali interrati di un vicino edificio condominiale. Intervenuta, la ASL competente nel dichiarare una possibile emergenza sanitaria, non aveva effettuato alcun accertamento volto ad individuare il responsabile del guasto e a verificare se il tratto della condotta da cui erano partite le perdite, riguardassero tubazioni di adduzione alla condotta principale (di natura privata) o una condotta di collegamento tra due collettori fognari principali (di natura pubblica).

Al sopralluogo dei tecnici era seguita l’ordinanza del Sindaco che ingiungeva ai condomini dei locali interessati dalle infiltrazioni, di provvedere entro un mese, al ripristino della condotta fognaria. A fronte del rifiuto dei proprietari, il Comune provvedeva direttamente agli interventi necessari, addebitando ai condomini le spese sostenute. Chiamato ad intervenire, il TAR Liguria ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti emessi, accogliendo così il ricorso presentato dai condomini destinatari dell’ordinanza che hanno sottolineato come fosse “completamente mancata un’istruttoria finalizzata a stabilire la proprietà, pubblica o privata, del tratto di condotta fonte dei fenomeni infiltrativi riscontrati”.

A ciò si aggiunga come lo stesso Regolamento comunale per il servizio pubblico di fognatura prevedesse all’art. 25 che, in caso di inconvenienti agli allacciamenti autorizzati, doveva essere “effettuato apposito sopralluogo da parte del personale comunale per gli opportuni accertamenti tecnici finalizzati all’adozione di provvedimenti e/o interventi necessari” e all’art. 20 che “sono considerate private tutte le tubazioni di adduzione alla condotta principale, anche se insistenti sul suolo pubblico”. Già in passato la Corte di Cassazione, era intervenuta in relazione alla materia qui trattata, precisando che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico, tenuto come custode a rispondere, ex art. 2051 c.c., dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (Cass. civ. n. 6665/2009).

Silvia Ceruti

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