Quali i limiti per l’installazione su facciata condominiale?

«In tema di condominio, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini; il disposto di cui all’art 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune è sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterare la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». (Cassazione Civ. n. 17400 del 2017).

Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione in una vicenda in cui Il Condominio Alfa citava in giudizio Mevio affinché rimuovesse l’impianto di condizionamento montato sulla facciata esterna del condominio in quanto, essendo di notevole dimensione, occupava la maggior parte della facciata impedendo agli altri condomini del piano di installare i propri impianti. All’esito dei primi due gradi di giudizio, che hanno accolto il ricorso del condominio e condannato Mevio alla rimozione dell’apparecchio montato, quest’ultimo ha proposto ricorso in Cassazione.

Il Giudice di legittimità, confermando quanto rilevato nei precedenti gradi di giudizio, ha in definitiva statuito che: «nel caso di specie, sulla base delle risultanze acquisite, il tribunale ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l’impianto di condizionamento dell’aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l’installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano. In mancanza del consenso di quest’ultimi o di un loro comportamento inerte l’installazione costituisce una lesione del loro diritto». (Cassazione Civ. n. 17400 del 2017)

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