Quando opera la polizza decennale postuma?

Con la recente ordinanza n. 4745 del 23 febbraio 2025, la Corte di cassazione ha specificato l’ambito di applicazione della polizza decennale postuma affermando il principio secondo cui:

La polizza prevista dall’art. 4 del d. lgs 122/05 è un’assicurazione a favore del terzo ex art. 1891 c.c. e multirischio, la quale deve coprire obbligatoriamente: a) i danni all’immobile; b) la responsabilità del proprietario per i danni a terzi causati da vizi costruttivi dell’immobile. Essa, pertanto, non copre la responsabilità civile del costruttore-venditore, a meno che tale garanzia non sia stata volontariamente ed espressamente pattuita”.

Come chiarito dal giudice di legittimità, la polizza decennale postuma, prevista dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ha lo scopo di proteggere l’acquirente dai rischi di rovina o gravi difetti dell’immobile.

La polizza copre i danni materiali e diretti all’immobile, non le conseguenze economiche derivanti dalla responsabilità civile del costruttore; di conseguenza non rientra nell’oggetto della polizza la responsabilità civile del costruttore per i danni conseguenti a vizi o difetti di costruzione.

Pertanto, se l’acquirente subisce danni a causa di un vizio di costruzione, dovrà rivalersi sul costruttore tramite le normali azioni di responsabilità civile, e non tramite la polizza decennale postuma. La polizza, invece, interviene direttamente per riparare i danni materiali all’immobile, indipendentemente dalla colpa del costruttore.

Ti potrebbero interessare

rilevazione dei consumi

Guasti, consumi e bollette: l’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.

riscaldamento centralizzato

Soppressione del riscaldamento centralizzato, quando il condomino può chiedere il ripristino?

fotovoltaico

Autonomie regionali e fotovoltaico

Una recente pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta sul rapporto tra autonomie regionali e transizione energetica, stabilendo i confini giuridici di disciplina dell’installazione degli impianti fotovoltaici da parte delle regioni compatibilmente agli obiettivi climatici nazionali ed europei.

Concessioni e geotermia regionale

Il TAR della Toscana ha respinto i ricorsi presentati da alcune associazioni ambientaliste contro il rinnovo delle concessioni minerarie in Toscana in relazione allo sfruttamento della geotermia.