Sicurezza – Protocolli Covid e principio di massima tutela del lavoratore

 principio di “massima tutela” del lavoratore
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La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 47904/2023, ha stabilito che ai datori di lavoro pubblici e privati che abbiano applicato le misure previste nei protocolli sui rischi e sulla prevenzione di contagio per Covid-19 non si applica il principio di “massima tutela” del lavoratore.

Per la Corte, il richiamo ai protocolli dell’art. 29-bis del dl. 23/2020 va interpretato in termini di temporaneo discostamento dalla regola della massima sicurezza possibile, perché l’adozione dei protocolli avrebbe dovuto assicurare ai lavoratori livelli di sicurezza adeguati.

In sostanza, dunque, per la Cassazione il datore che ha osservato i protocolli Covid è assolto dalle imputazioni di violazione della sicurezza sul lavoro per distanze e mascherine. La Corte ha inoltre posto in evidenza che, “con la normativa emergenziale introdotta dal legislatore ordinario, si era per un verso proceduto alla temporanea individuazione delle misure di prevenzione e delle regole di cautela da osservarsi nei luoghi di lavoro, correlata all’eccezionalità dell’emergenza e a fattori di rischio sconosciuti”:

in tale contesto, si è ulteriormente osservato che “non pare possibile ricercare al di fuori delle norme emergenziali le misure dovute dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. perché non si può individuare ex post un diverso catalogo di misure applicabili al fine di attribuire “in maniera retroattiva una anti doverosità della condotta del debitore di sicurezza”.

(Cassazione Penale, Sez. 3, 01 dicembre 2023, n. 47904)

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