Truffa: sostituzioni non necessarie

Il titolare di un’impresa è stato accusato di truffa per aver ingannato un cliente, proponendogli, durante un controllo, la sostituzione della caldaia, ritenendola non funzionante, senza tuttavia esserci la reale necessità del suddetto cambio. Veniva dunque dal titolare fatto sottoscrivere e approvare un preventivo di spesa, con pagamento di un acconto rendendosi poi irreperibile per i lavori e senza restituzione del compenso ricevuto.

Truffa contrattuale

Tale condotta indubbiamente configura quanto previsto in materia di truffa, dall’art. 640 c.p., comma 1, ai sensi del quale: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

In tal senso sia Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 25/2/2019, che il precedente Tribunale di Lecco in data 2/2/2018, sentenze di condanna confermate poi anche il Cassazione. Secondo la Cassazione difatti, in casi similari a quello sopra esposto, si ravvisa una condotta di truffa contrattuale, perché la vittima è stata indotta a firmare un preventivo di spesa per procedere alla sostituzione di una nuova caldaia, senza essercene la reale necessità, affidandosi alle parole dell’idraulico in questione.

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