Tubature idriche e rispetto dei limiti ex Art 889 C.C.

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Nel caso in esame un condomino ha citato in giudizio un altro condomino affinché venisse condannato alla rimozione delle tubature delle acque sia bianche che di scarico collocate sulla veranda per mancato rispetto delle distanze previste dalla legge.

Sia in primo grado che in secondo grado parte convenuta è stata condannata alla rimozione di tali tubature.

Veniva pertanto proposto ricorso in Cassazione, la quale, confermando quando statuito nei precedenti gradi di giudizio ha affermato che:

“in tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell’art. 889 comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d’acqua pura o lurida e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria; per altro verso, che la disposizione dell’art. 889 c.c. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile, tale da essere adeguata all’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.”

(Cass civ n. 16349 del 2025).

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