Software di analisi comportamentale: è invasione della privacy?

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«Un sistema di videosorveglianza tradizionale può essere affiancato da un software di analisi dei soggetti che entrano nel raggio d’azione delle telecamere o sono necessarie particolari autorizzazioni per l’installazione?», chiede un lettore di Sicurezza.

Risponde Gianluca Pomante, avvocato cassazionista esperto di Data Protection.

L’uso di programmi di analisi comportamentale sta prendendo piede soprattutto nei settori critici dell’economia e occorre distinguere, ai fini della valutazione della possibilità di installazione, tra sistemi basati sulla raccolta di dati biometrici (normalmente non utilizzabili) e sistemi basati esclusivamente sull’analisi comportamentale, intesa non come monitoraggio sistematico degli interessati per creare successivamente profili di valutazione delle loro attività, ma come interpretazione del comportamento momentaneo del soggetto ripreso dalle telecamere.

Software di analisi comportamentale: chi è autorizzato ad utilizzarli

Nel primo caso – rilevazione di dati biometrici e confronto con database di soggetti noti – le Autorità di Controllo europee tollerano l’installazione dei sistemi di videosorveglianza “intelligenti” esclusivamente da parte degli organi dello Stato o di soggetti a essi legati da contratti di servizio, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione contro minacce alla sicurezza pubblica, ambiti peraltro sottratti alla disciplina del Regolamento UE 679/2016 poiché rientranti nella disciplina dettata dalla Direttiva UE 680/2016.

Al privato è invece sostanzialmente preclusa la possibilità di utilizzare database contenenti o alimentati da dati biometrici, per l’eccessiva invasione nella sfera giuridica dell’interessato (con rischi elevati per i diritti e le libertà individuali) e la mancanza di proporzionalità tra la misura e le finalità da perseguire.

I software conformi alle norme introdotte dal Reg. UE 679/2016

Sono invece ritenuti conformi alle norme introdotte dal Reg. UE 679/2016 i software di tipo analitico, basati sull’esame del comportamento istantaneo dei soggetti inquadrati dalle telecamere, che permettono di generare eventi di allarme nei casi sospetti e allertare i soggetti preposti al controllo e alla vigilanza. Diversi studi hanno infatti dimostrato che il videocontrollo tramite operatore è influenzato negativamente dalla perdita di attenzione che si manifesta già dopo pochi minuti dall’inizio del turno di lavoro, per cui l’adozione di soluzioni a supporto del sorvegliante sono decisamente apprezzabili.

Tra i casi già pervenuti all’attenzione delle Autorità di controllo sono presenti i sistemi di sorveglianza dei musei, che rilevano modifiche all’immagine di opere d’arte per prevenire furti e atti di vandalismo, e delle banche, che associano al comportamento delle persone (che si sdraiano a terra o alzano le mani al cielo) eventi ritenuti rilevanti rispetto alla finalità perseguita (rilevazione di una rapina in corso).

È opportuno anche citare l’uso di telecamere termografiche, in grado di individuare aumenti di temperatura in situazioni che normalmente sfuggirebbero al controllo dell’operatore, anticipando gli interventi antincendio e di allerta per le slavine. In questi ambienti, peraltro, il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato è considerato soccombente rispetto all’interesse legittimo del titolare del trattamento alla tutela di beni economicamente apprezzabili e aventi perfino rilevanza pubblica, fermo restando il limite temporale di conservazione. Quest’ultimo può essere ulteriormente ridotto, rispetto a quelli di un sistema tradizionale, proprio grazie all’intervento immediato dei software di analisi comportamentale.

Essenziale, in ogni caso, la valutazione dell’impatto del trattamento sui diritti e le libertà dell’interessato, prevista dall’art. 35 del GDPR 679/2016.

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