Telecamere in negozio, norme separate per applicazioni complementari

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telecamere negozio

«Per mettere in regola l’impianto di videosorveglianza del mio negozio devo fare riferimento al regolamento europeo 679/2016 oppure all’art. 4 della legge 300/1970?», chiede un lettore di Sicurezza.

Le due norme non si escludono a vicenda ma sono complementari; la seconda, in particolare, dev’essere rispettata nel momento in cui ci sono dipendenti che lavorano o si muovono nel raggio d’azione delle telecamere.

Per essere più precisi, si dovrà rispettare il solo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali quando si procederà all’installazione di un sistema di telecamere che riprende, per esempio, il perimetro di una villetta o di un negozio, per fungere da deterrente contro furti e atti vandalici.

Se le telecamere sono posizionate anche all’interno dell’immobile e si tratta di un luogo di lavoro – cioè di un’attività gestita da un imprenditore all’interno della quale lavorano i suoi dipendenti – non sarà sufficiente apporre i noti cartelli e preoccuparsi di rispettare le prescrizioni del Regolamento europeo, ma si dovrà anche stipulare un accordo sindacale con le organizzazioni maggiormente rappresentative oppure, in assenza di queste, richiedere l’autorizzazione all’installazione delle telecamere da parte della Direzione del Lavoro.

L’art. 4 della Legge 300/1970 prescrive infatti la necessità di un accordo sindacale o dell’autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro nel momento in cui da uno strumento tecnologico può derivare, anche solo indirettamente, il controllo a distanza del lavoratore.

La modulistica per tale ultimo adempimento è reperibile sul sito Internet del Ministero del Lavoro, mentre, per spiegare come funziona l’impianto delle telecamere, per quanto tempo vengono conservate le immagini, per quale ragione non è possibile ricorrere ad altri strumenti ugualmente efficaci, è opportuno far redigere dall’installatore una relazione tecnica, eventualmente da integrare con una parte giuridica redatta da un consulente legale o da un avvocato, che possa meglio spiegare le ragioni della scelta.

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