Alla ricerca della vettura perduta

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«È possibile utilizzare un sistema di videosorveglianza dotato di software di lettura targhe per consentire ai proprietari di trovare le vetture smarrite nel parcheggio di un centro commerciale? Quali misure di sicurezza è necessario adottare?», chiede un lettore di Sicurezza.

In linea di principio, nulla osta all’utilizzo di un sistema di videosorveglianza abbinato a un software di lettura targhe per individuare le autovetture smarrite nei centri commerciali dai proprietari. È un evento che si verifica ormai abbastanza frequentemente, sia per le dimensioni che hanno ormai raggiunto taluni insediamenti, sia per i molteplici ingressi e piani ai quali è possibile accedere, che contribuiscono a far perdere l’orientamento al cittadino.

Il GDPR prevede che il trattamento dei dati personali sia lecito se sussiste una base giuridica adeguata. In questo caso si può legittimamente ipotizzare come base giuridi­ca l’interesse del titolare del trattamento a garantire la sicurezza del patrimonio degli interessati, ma il meccanismo di rinvenimento dell’autovettura potrebbe presentare delle criticità.

Il solo numero di targa digitato su uno dei pannelli informativi, infatti, po­trebbe essere utilizzato anche in danno dell’interessato se non fossero previste adeguate misure di sicurezza. Un marito geloso, per esempio, potrebbe utilizzare il sistema per capire se le auto della moglie e del presunto amante siano entrambi presenti nel centro commerciale, così come uno stalker potrebbe verificare dove si trova l’autovettura della vittima prescelta e andare ad attenderla in prossimità della stessa.

Occorre quindi un’analisi delle possibili situazioni di violazione della riservatezza degli interessati prima di effettuare una scelta. Dal punto di vista del GDPR è sicuramente necessario fornire adeguata informazione agli interessati con cartelli e pannelli infor­mativi; il sistema potrebbe inoltre richiedere esplicitamente, al momento dell’emissione del tagliando, se l’utente intende usufruire del servizio, così da acquisire un consenso esplicito all’atto dell’ingresso nel parcheggio.

Onde evitare che lo smarrimento o la sottrazione del tagliando possa favorire atti criminali, esso dovrebbe contenere sem­plicemente un codice utilizzabile per la consultazione del terminale, il pagamento e l’uscita. La targa dovrebbe sempre essere digitata dall’interessato ai fini della ricerca e il risultato dovrebbe venire visualizzato solo se corrisponde a quello memorizzato nel sistema, con segnalazione all’operatore in servizio in caso contrario.

In ogni caso, la raccolta dei dati dovrebbe essere limitata a quanto necessario per consen­tire l’individuazione della vettura e l’eventuale pagamento della sosta, senza associare a essi – per esempio – le immagini del volto di conducenti e/o passeggeri.

Al fine di poter ricostruire eventuali sinistri o atti criminosi, le immagini dovrebbero essere conservate per un tempo ragionevole a garantire l’assunzione delle prove a seguito di querela e intervento delle forze dell’ordine. Ragionevolmente, quindi, con adeguata motivazione, si potrebbe superare il termine canonico delle 24 ore per estenderlo fino a una settimana, come del resto era prassi con la disciplina precedente.

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