Consumo energia elettrica e ripartizione onere della prova tra utente e gestore

Tizio citava in giudizio la società gestore dell’energia elettrica affinché quest’ultima fosse condannata al rimborso di una somma di denaro. Tizio riteneva non dovuta tale somma, lamentando un malfunzionamento del contatore. Sia in primo che in secondo grado Tizio è risultato soccombente in quanto, a detta del giudice, spettava alla stessa provare l’erroneità dei consumi rilevati dal contatore.

Malfunzionamento del contatore: la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, riformando la sentenza emessa nel precedente grado di giudizio, ha accolto il ricorso presentato da Tizio chiarendo la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti. In caso di contestazione dei consumi, spetta al gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore, mentre spetterà all’utente dimostrare che l’anomalia dei consumi registrati è dovuta a fattori esterni al suo controllo.

Afferma infatti: “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l’impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette);

incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite.” (cass. Civ. ord 34701/2021).

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