Fughe di gas e intossicazioni da monossido

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gasLa responsabilità in caso di fughe di gas (così come per ogni danno che derivi dai vari impianti, elettrico ecc.) è sempre e in prima persona di chi ha realizzato l’impianto. Difatti, chi materialmente costruisce un impianto, essendo tenuto a farlo a regola d’arte, è il primo e diretto responsabile qualora l’impianto abbia vizi o ancor peggio sia dannoso per l’incolumità.

Nel caso delle fughe di gas si tratta di vizi alquanto dannosi e pericolosi per la vita stessa. Ma la responsabilità dell’idraulico-installatore non sempre resta isolata: può infatti succedere che alla sua si affianchi quella di altri soggetti, egualmente responsabili dell’accaduto seppur per ragioni giuridiche differenti.

Su tale argomento è intervenuta più volte la Corte di Cassazione, che ha infatti ricordato come anche il venditore di un immobile possa essere chiamato a rispondere in caso di danni provocati da un impianto: infatti chi vende un immobile (diretto proprietario o agenzia immobiliare) ha l’obbligo di consegnare all’acquirente un bene privo di vizi ai sensi dall’art. 1490 co. 1 cod. civ. (Garanzia per i vizi della cosa venduta), “a mente del quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 36445 del 01/09/2014).

È evidente, dunque, che andrà valutato caso per caso il danno e l’origine della responsabilità ma che a prescindere vi saranno determinati soggetti (installatore e venditore) a cui rivolgersi per tutelare i propri diritti lesi ed ottenere un risarcimento sia in forma specifica (ove possibile) e sia di tipo economico a copertura dei danni subiti.

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