Videosorveglianza e privacy

videosorveglianza e privacyCon la sentenza n. 3255/2021 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità di un impianto di videosorveglianza installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali e in difetto altresì di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Tale statuizione è giunta in quanto, nel caso di specie, l’applicazione degli impianti era stata strumentale alla tutela dell’azienda, e inerente ai c.d. controlli difensivi a tutela del patrimonio aziendale e in prevenzione di illeciti.

Videosorveglianza e privacy: la sentenza della Cassazione

Secondo la Suprema Corte, la videosorveglianza delle parti comuni volta ad accertare la commissione di atti illeciti non configura gli estremi dei reati né di violazione di domicilio né di interferenza illecita nella vita privata altrui ex artt. 615 e 615-bis c.p., non essendoci di fatto una violazione della privacy dei condomini.

La Corte ha, inoltre, affermato che le telecamere della videosorveglianza, installate all’interno di una dimora o nelle sue pertinenze – che riprendono l’area del parcheggio condominiale – non integrano in alcun modo i reati supposti in quanto non ledono alcuna privacy. Difatti, tali zone sono destinate al passaggio e all’uso generico dei soggetti senza che ciò riguardi il singolo domicilio e/o la singola sfera personale dei soggetti interessati dalle riprese. Di conseguenza, gli impianti installati in queste aree sono assolutamente leciti e non concernono la vita privata dei singoli e non vanno a violare la privacy dei soggetti coinvolti.

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