Asseverazione antincendio

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Vorrei capire qual è davvero il compito dell’asseveratore antincendio. È tenuto alla verifica ed eventuale modifica del progetto oppure tali compiti sono considerati “eventuali altri incarichi” che – come tali – devono essere opportunamente remunerati?» chiede un lettore di Elettro.
A parere del sottoscritto, il ruolo dell’asseveratore non prevede…

asseverazione antincendio«Vorrei capire qual è davvero il compito dell’asseveratore antincendio. È tenuto alla verifica ed eventuale modifica del progetto oppure tali compiti sono considerati “eventuali altri incarichi” che – come tali – devono essere opportunamente remunerati?», chiede un lettore di Elettro.

A parere del sottoscritto, il ruolo dell’asseveratore non prevede:

  • la valutazione del rischio di incendio;
  • la redazione di un nuovo progetto di prevenzione incendi;
  • la verifica della coerenza degli apprestamenti in essere con le esigenze di protezione incendio dell’attività.

Il compito dell’asseveratore antincendio

Il compito dell’asseveratore è infatti definito formalmente nell’art. 5, comma 2 del D.M. 7 agosto 2012: «[…] Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati: asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco; […]».

All’asseveratore è richiesto quindi di attestare esclusivamente che gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio (per esempio idranti, impianti rivelazione fumi, impianti d’evacuazione fumi ecc.) e i sistemi di protezione passiva (sistemi che garantiscono la resistenza al fuoco della struttura) posseggano i requisiti d’efficienza e funzionalità specificati nel progetto approvato di prevenzione incendi.

Viceversa, all’asseveratore non è richiesta la valutazione dell’adeguatezza degli apprestamenti di protezione rispetto al rischio di incendio. Quest’attività è infatti propria:

  • del progettista antincendio, che opera sulla base di una valutazione del rischio in fase di richiesta del certificato di prevenzione incendi all’avvio dell’attività;
  • della figura incaricata della rivalutazione del rischio in fase di rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

La valutazione del rischio incendio costituisce un dato di ingresso per le fasi successive del processo di rinnovo del certificato di prevenzione incendi. La logica – e coerentemente le norme in materia – vogliono che, se il rischio non è mutato e se il progetto è stato, oltre che redatto da un professionista abilitato, anche regolarmente approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:

  • le caratteristiche che erano richieste agli apprestamenti antincendio esistenti debbano essere considerate ancora adeguate;
  • all’atto del rinnovo debba essere verificato il mantenimento dei requisiti d’efficienza e funzionalità, cioè che gli apprestamenti risultino ancora in essere e funzionanti.

L’incarico dell’asseveratore consiste quindi esclusivamente nell’acquisizione della dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio, nella verifica dei dispositivi antincendio presenti di protezione attiva e passiva e nella conseguente asseverazione per l’attestazione d’efficienza e funzionalità.

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