Libretto di uso e manutenzione, è obbligatorio consegnarlo al proprietario?

Condividi

«Il proprietario di una villetta a schiera, dove ho rifatto l’impianto elettrico, mi richiede il libretto di uso e manutenzione. Dice che sia obbligatorio ma secondo me non è necessario… chi ha ragione?», chiede un lettore di Elettro.
Bel dubbio, senza lasciare spazio alla suspence, però, debbo dire subito che ha ragione il proprietario della villetta…

Immagine di rawpixel.com su Freepik

«Il proprietario di una villetta a schiera, dove ho rifatto l’impianto elettrico, mi richiede il libretto di uso e manutenzione. Dice che sia obbligatorio e che ha già ricevuto quello dell’idraulico.

Secondo me, invece, il libretto di manutenzione non è necessario: non ho installato apparecchi e anche nei modelli del 37/08 non è tra gli allegati obbligatori. Chi ha ragione? Minaccia di andare dall’avvocato, non vorrei complicare la situazione per una questione di principio», chiede un lettore di Elettro.

Bel dubbio, senza lasciare spazio alla suspence però debbo dire subito che ha ragione il proprietario della villetta. Cerchiamo però di argomentare la risposta.

Indubbiamente, il libretto di uso e manutenzione non è esplicitamente elencato tra gli allegati obbligatori del modello di dichiarazione di conformità ex DM 37/08, ma, perlomeno a parere del sottoscritto e in modo piuttosto indiretto, tale obbligo è posto comunque in capo all’installatore.

Infatti, all’Art. 8 del decreto 37/08 “Obblighi del committente o del proprietario, comma 2 si legge: «Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite».

Forse un obbligo in capo ad un certo soggetto non dovrebbe essere in un articolo che titola con gli obblighi di un altro, ma si sa, nessuno è perfetto e perlomeno in questo caso sembrano non esserci dubbi. Aggiungo che, al di là dell’obbligo legislativo, anche per gli impianti più semplici, le istruzioni d’uso e manutenzione possono aumentare le possibilità per l’installatore di essere ricoinvolto dal proprietario, per esempio, proprio la manutenzione dell’impianto.

Se l’impianto è semplice, altrettanto semplici saranno le istruzioni, ad esempio: per mantenere nel tempo le caratteristiche di sicurezza e funzionalità che questo impianto possiede, l’utente deve:

  • collegare componenti e utilizzatori elettrici (ad es. prese a ricettività multipla) solo se costruiti a regola d’arte e marcati CE;
  • evitare utilizzi impropri, o manomissioni dell’impianto elettrico ma incaricare l’impresa installatrice per ogni modifica;
  • non forzare l’accoppiamento di prese e spine di tipo diverso (shuko, poli allineati ecc..);
  • non avvicinare acqua o materiale combustibile agli apparecchi elettrici;
  • incaricare l’impresa installatrice per la sostituzione di eventuali componenti di impianto che risultassero difettosi, rotti o guasti;
  • provare periodicamente gli interruttori differenziali premendo il tasto “test” secondo le indicazioni del costruttore del dispositivo;
  • incaricare ogni cinque anni un’impresa installatrice abilitata per il controllo dello stato di conservazione dell’impianto elettrico.

Edicola web

  • n.2 - Marzo 2026
  • n.1 - Febbraio 2026
  • n.10 - Dicembre 2025

Ti potrebbero interessare

Chiarimenti normativi CEI EN IEC 62305-2

Chiarimenti normativi

«Ho visionato la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62305-2, ma vorrei comprendere meglio secondo quali criteri un impianto potrebbe risultare non autoprotetto», chiede un lettore di Elettro.

caldaie

Appartamento con due caldaie

«Buongiorno, sono in procinto di acquistare il monolocale confinante con il mio appartamento allo scopo di aumentare i vani della mia attuale abitazione, per esigenze di spazio. Il monolocale e il mio appartamento sono naturalmente ora completamente divisi in termini di impiantistica (acqua, luce, e gas). Il mio obiettivo, se non altro dettato da un minor intervento di ristrutturazione, verterebbe nel tenere entrambe le caldaie rendendo autonome le due case, anche se dopo la ristrutturazione risulteranno in un’unica abitazione. I miei dubbi sono relativi ai contatori, alla documentazione e alla reale possibilità d’esecuzione in termini di legalità e conformità», chiede un lettore di GT.

dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

«È realmente necessario rilasciare la dichiarazione di conformità anche per interventi di modesta entità? In molti casi il tempo richiesto per la compilazione della documentazione sembra superare quello impiegato per l’esecuzione del lavoro stesso…», chiede un lettore di Elettro.

Tubazione del gas: rifacimento e riutilizzo