Quali limiti si applicano all’installazione di antenne su proprietà altrui?

antenna
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Con la sentenza n. 31101/2023 la corte di Cassazione è intervenuta in una vicenda che vedeva coinvolti un radioamatore e i proprietari del lastrico solare ove era stata collocata un’antenna.

Nello specifico, il primo conveniva in giudizio i condomini proprietari affinché fosse accertato il suo diritto ad installare un’antenna sul lastrico di proprietà dei convenuti. Di contro questi ultimi chiedevano la condanna del radioamatore al risarcimento dei danni avendo installato l’antenna senza la loro preventiva autorizzazione.

Sia in primo sia in secondo grado il giudice si è pronunciato a favore del radioamatore. I proprietari hanno proposto ricorso in Cassazione la quale, in accoglimento del ricorso presentato e a modifica della pronuncia emessa dalla Corte d’Appello ha statuito che:

«Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 (ora assorbiti nel d.lgs. n. 259 del 2003), è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari.

Trattandosi di un fatto costitutivo del diritto all’installazione, l’onere di provare – se del caso anche con una C.T.U. – che non fosse possibile utilizzare uno spazio proprio o condominiale per l’installazione, resta a carico del soggetto che intenda effettuarla».

(Cassazione Civile n. 31101/2023)

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