Furto di energia elettrica e aggravante ex art. 625 c.1 n.7 cpc

furto energia elettricaLe Sezioni Unite con una recente sentenza hanno analizzato la natura più o meno valutativa della circostanza aggravante dell’art. 625 c.1 n.7 c.p. (destinazione della cosa oggetto del furto, nella specie energia elettrica, a pubblico servizio). In relazione alla nozione di “destinazione a pubblico servizio” la Corte ha analizzato la natura oggettiva dell’aggravante con riferimento all’energia elettrica:

«[…] soprattutto in passato, dottrina e giurisprudenza hanno dubitato della configurabilità della aggravante in relazione al furto di energia distribuita agli utenti. Secondo la giurisprudenza più risalente e un tempo consolidata, la sottrazione da parte dell’utente di energia elettrica mediante congegni che escludano il regolare funzionamento del contatore non può ritenersi aggravata ai sensi dell’art.625, primo comma, n.7, quarta ipotesi, codice penale, poiché l’attività del colpevole, esplicandosi su cosa che, nel rispetto delle clausole contrattuali, e a lui concessa senza particolari limitazioni quantitative, non incide sulla generale destinazione della energia elettrica alla pubblica utilità, ma si limita ad ottenere, in virtù della fraudolenta esclusione della registrazione del consumo, l’illecito fine di usufruire di detta energia senza pagarne ii prezzo.

Solo dopo molti anni, continua la Quinta sezione, si è palesata la tesi opposta, via via riaffermata e divenuta dominante, secondo cui, nell’ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusive e diretto alla rete elettrica dell’Enel, l’aggravante di cui all’art.625, primo comma, n.7, quarta ipotesi, codice penale è configurabile indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti».

(Cass. Sez. Unite sent. n. 3741 del 22-01-24).

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