Quando il consumatore può richiedere la restituzione delle accise all’amministrazione?

richiesta della restituzione delle accise

Nel caso in esame, la società Alfa, quale consumatore finale di energia elettrica, ha impugnato un provvedimento di diniego con la quale veniva richiesto il rimborso degli importi versati a titolo di addizioni provinciali per il consumo di energia elettrica.

Rilevava Alfa che la società di fornitura di energia elettrica era stata ammessa alla procedura di concordato e di conseguenza la domanda di rimborso svolta direttamente nei confronti del fornitore doveva considerarsi infruttuosa, per tale motivo, la domanda di rimborso veniva effettuata nei confronti dell’erario che tuttavia si opponeva a tale richiesta.

Sia in primo che in secondo grado Alfa è risultata soccombente; veniva pertanto presentato ricorso in Cassazione la quale, riformando la sentenza emessa nel precedente grado di giudizio, ha affermato che:

«[…] il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica – ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell’Unione e ove risulti che l’azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa – ha legittimazione straordinaria nei confronti dell’Erario a esperire l’azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 504/1995».

(Cassazione Civile sentenza n. 21154 del 2024).

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