Quando opera la polizza decennale postuma?

Con la recente ordinanza n. 4745 del 23 febbraio 2025, la Corte di cassazione ha specificato l’ambito di applicazione della polizza decennale postuma affermando il principio secondo cui:

La polizza prevista dall’art. 4 del d. lgs 122/05 è un’assicurazione a favore del terzo ex art. 1891 c.c. e multirischio, la quale deve coprire obbligatoriamente: a) i danni all’immobile; b) la responsabilità del proprietario per i danni a terzi causati da vizi costruttivi dell’immobile. Essa, pertanto, non copre la responsabilità civile del costruttore-venditore, a meno che tale garanzia non sia stata volontariamente ed espressamente pattuita”.

Come chiarito dal giudice di legittimità, la polizza decennale postuma, prevista dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ha lo scopo di proteggere l’acquirente dai rischi di rovina o gravi difetti dell’immobile.

La polizza copre i danni materiali e diretti all’immobile, non le conseguenze economiche derivanti dalla responsabilità civile del costruttore; di conseguenza non rientra nell’oggetto della polizza la responsabilità civile del costruttore per i danni conseguenti a vizi o difetti di costruzione.

Pertanto, se l’acquirente subisce danni a causa di un vizio di costruzione, dovrà rivalersi sul costruttore tramite le normali azioni di responsabilità civile, e non tramite la polizza decennale postuma. La polizza, invece, interviene direttamente per riparare i danni materiali all’immobile, indipendentemente dalla colpa del costruttore.

Ti potrebbero interessare

rinnovabili

Ritardi di approvazione dei progetti di fotovoltaico e responsabilità della P.A.

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato su un importante tema relativo alle energie rinnovabili.

fotovoltaico

Fotovoltaico: stop ai divieti regionali senza basi tecniche

Una recente pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta sul rapporto tra autonomie regionali e transizione energetica, stabilendo i confini giuridici di disciplina dell’installazione degli impianti fotovoltaici da parte delle regioni compatibilmente agli obiettivi climatici nazionali ed europei. La Corte costituzionale si è espressa con una pronuncia rilevante per il rapporto tra stato e Regioni.

Controversie per luce e gas: tentativo obbligatorio di conciliazione

Con una recente sentenza il Tribunale di Napoli ha statuito che, nelle controversie riguardanti la fornitura di luce e gas, il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere preliminarmente esperito dai clienti e utenti per le azioni da incardinare contro gli enti a titolo di condizione di procedibilità.

Trasmissione di energia: il corrispettivo è dovuto anche dagli stati esteri

Il TAR della Lombardia ha recentemente deciso su una controversia insorta tra lo Stato italiano e lo Stato di San Marino, circa il pagamento del servizio di trasmissione di energia elettrica prelevato su suolo italiano.