Quando il custode non è responsabile?

Nel caso in esame, un privato cittadino ha convenuto in giudizio il Comune ove risiedeva affinché quest’ultimo venisse condannato al risarcimento dei danni arrecati all’immobile di sua proprietà a causa di infiltrazioni provenienti da una falda acquifera presente nel sottosuolo, alimentata da movimenti di acque sotterranee che a detta dell’attore erano imputabili ad una mancata manutenzione e dalla mancata predisposizione di canalizzazione e smaltimento delle acque.

Sia in primo grado che in secondo grado è risultato soccombente. Impugnata la sentenze in cassazione, il giudice di legittimità, con la sentenza n. 11027/2023, confermando la pronuncia della corte d’appello ha ribadito il principio e i presupposti affinché possa configurarsi la responsabilità ex art 2051 c.c. in capo al custode affermando che:

Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando il danno è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (…) Il danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall’effetto di concause umane o naturali.

Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giudica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.

Incombe invece sul custode la prova liberatoria del caso fortuito. Nel caso in esame si è pertanto riscontrato che non vi fosse alcun nesso causale tra il danno e la cosa in custodia derivando le infiltrazioni, da altre cause non imputabili all’ente comunale. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

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