Requisiti – Impianti antincendio (lettera G)

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«Vorrei delle delucidazioni in merito agli impianti antincendio. Sono in possesso di tali requisiti da molti anni e nello specifico della Lettera “G” – impianti di protezione antincendio -. Mio figlio ha aperto una nuova società di impiantistica, nella quale io dovrei essere il responsabile tecnico. La Camera di Commercio di Brindisi mi ha comunicato di non potermi assegnare la lettera G perché bisogna essere in possesso anche della lettera A – impianti elettrici. Il punto è che io ero già abilitato agli impianti antincendio. La domanda è: possono non assegnarmela?»

Riportiamo due “pareri del MiSE” sul DM 37 del 2008 che confermano quanto ha deciso Brindisi.

  • 1.15 Parere alla Regione Lazio (C.P.A. di Roma) del 24 maggio 2012 – Impianti di protezione antincendio

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se possano essere riconosciute abilitazioni parziali/limitate allo svolgimento dell’attività di installazione degli impianti di cui alla lettera G (cioè, ad esempio, all’installazione della sola parte elettrica dell’impianto o a quella idraulica, eccetera, eccetera) o se invece, in materia, debbano ritenersi confermati i precedenti orientamenti assunti dal Mi.S.E. (soprattutto con lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004), circa il divieto di riconoscimento di abilitazioni limitate ad una sola parte o ad un solo tipo di impianti medesimi.

Al riguardo, il Mi.S.E. ha rappresentato che non possono essere riconosciuti ad un’impresa operante nel settore degli impianti di cui alla “lettera g” i requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività limitata ad uno solo degli impianti citati alla lettera h, art.2 di seguito elencati: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio.

In ciò ha confermato, pertanto, l’orientamento che il Mi.S.E. ha più volte espresso, in particolare con la lettera circolare sopraindicata, che cioè l’abilitazione per la lettera g) non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt’uno, non essendo possibile limitarla comunque ad un solo tipo di impianto.

  • 1.22 Parere alla CCIAA di Agrigento del 21 dicembre 2012 – casi concernenti imprese abilitate alla lettera g “limitata”

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere quali siano i criteri da adottare ai fini della conversione dalla L.46/90 al d.m.37/2008 per le imprese abilitate alla lettera g “limitatamente alla sola parte elettrica o idraulica”, limitazione che – come affermato, tra l’altro, anche dalla Camera di commercio proponente il quesito – è in contrasto con la previsione normativa vigente e previgente, peraltro ribadita in passato anche con lettera circolare Mi.S.E. datata 20 febbraio 2004, prot. n.547894 (laddove fu fatto presente dal Mi.S.E. che l’abilitazione per la lettera g non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt’uno, non essendo comunque possibile limitarla ad un solo tipo di impianto).

In proposito è stato confermato dal Mi.S.E. che gli orientamenti ministeriali in materia non sono mai cambiati e che pertanto non è mai stato possibile riconoscere un’abilitazione parziale per l’esercizio dell’attività sugli impianti di cui alla lettera g, un’abilitazione cioè – cosiddetta – “limitata”.

Conseguentemente, pur nel rispetto dell’autonomia della Camera di commercio proponente il quesito, in quanto responsabile del procedimento, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno rappresentare che l’Ente camerale proceda ad eliminare le discrepanze accertate, eliminando le posizioni incompatibili rispetto agli orientamenti ministeriali forniti al riguardo.

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