La valutazione del rischio di fulminazione

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«Per una stazione radio base di telefonia cellulare, composta da uno shelter contenente apparati radio elettrici di dimensioni 4 × 2,5 × 2,5 m e adiacente a un palo poligonale con circonferenza di base 1 m e altezza 25 m, è stata effettuata – un anno fa – la valutazione del rischio di fulminazione secondo CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2):2013. Oggi l’intervento su tale sito consiste in un cambio antenne, senza elevazione della struttura. Quindi, ora vi chiedo: in questo caso, bisogna redigere una nuova valutazione? Se invece elevassi la struttura di 2 m (Da 25 m passo a 27 m), avrei l’obbligo di redigere una nuova valutazione del rischio di fulminazione?» chiede un lettore di Eletto+Watt.

Distinguiamo i due casi, l’intervento sopravvenuto alla valutazione del rischio di fulminazione secondo la Norma CEI EN 62305-2:

  1. non ha cambiato la forma e le dimensioni dell’impianto e nemmeno è intervenuto sulle linee in ingresso e uscita della stazione radio base di telefonia cellulare del lettore;
  2. ha cambiato la forma e le dimensioni dell’impianto e oppure ha modificato le linee in ingresso e uscita della stazione radio base di telefonia cellulare del lettore.

Nel primo caso, a mio parere, non è necessario ripetere la valutazione del rischio citata. Nessuno dei dati di ingresso della valutazione infatti è cambiato e pertanto non vedo come il risultato potrebbe cambiare. Se vogliamo dire che questo ragionamento appena fatto è di per sé una ri-valutazione del rischio molto sintetica (forse lo è) allora l’ho fatta.

Nel secondo caso invece l’elevazione della struttura certamente impatta sui dati di ingresso della valutazione e il risultato potrebbe cambiare pertanto è opportuno procedere con una nuova valutazione del rischio, meno sintetica di quella che abbiamo fatto più sopra.

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