Allaccio abusivo: furto o appropriazione indebita?

Con la recente sentenza n. 117 del 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente in tema di allaccio abusivo a un impianto elettrico condominiale, chiarendo come tale condotta integra il reato di furto aggravato ex art. 624, 625 c.p. e non quello di appropriazione indebita.

Nella fattispecie, Tizia veniva condannata per il reato di furto per aver sottratto energia elettrica al condominio ove abitava, allacciandosi all’interruttore della forza motrice dell’ascensore. Impugnata la sentenza, la difesa di Tizia rilevava come l’energia elettrica sottratta era già transitata dal contatore che registrava i consumi del condominio, pertanto apparteneva all’imputata e pro quota spettava anche a lei che ne aveva il possesso come gli altri condomini. Per effetto di ciò, la condotta non poteva essere qualificata come furto ma piuttosto come appropriazione indebita.

La Corte di Cassazione, richiamando il principio maggioritario, ha affermato che: «va qualificata come furto e non come appropriazione indebita la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi ad uso della propria abitazione di energia elettrica invece destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune».  

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