Appalti: riconoscimento del vizio e prescrizione decennale

Il condominio Alfa citava in giudizio la ditta Beta per difetti riguardanti alcuni lavori di rifacimento eseguiti dalla stessa nel condominio e chiedeva al giudice di competenza la condanna della convenuta all’eliminazione dei vizi denunciati nonché al risarcimento dei danni patiti.

La ditta Alfa si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il superamento dei termini di decadenza e di prescrizione dell’azione. Il giudice di primo grado accolse la domanda del condominio; la ditta Alfa impugnava pertanto la sentenza dinnanzi alla Corte d’Appello di competenza lamentando l’erroneità della pronuncia in quanto, secondo quanto asserito dalla ditta Alfa, i lavori eseguiti non rientravano nella fattispecie cui all’art 1669 c.c. ma nell’art 1667 c.c. essendo opere di ristrutturazione edilizia, nello specifico opere di rifacimento dell’intonaco.

Anche in questo secondo grado di giudizio le domande del condominio furono accolte. La ditta Alfa proponeva di conseguenza ricorso in Cassazione e il Giudice di legittimità, all’esito del giudizio, confermando sostanzialmente quanto già statuito dalla Corte d’appello, affermò che: «il riconoscimento dei vizi ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente di termini di decadenza e prescrizione di cui all’art 1667 c.c., costituendo fonte di un’autonoma obbligazione di “facere” che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria a meno di uno specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale.» (Cass. civ. n. 10342/2020).

Difatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto, (se rientrava o meno nella disciplina cui all’art 1669 c.c. o in alternativa 1667 c.c.), quello che interessava e contraddistingueva il caso di specie è stato il riconoscimento del vizio da parte della ditta Alfa per effetto del quale si sono superati i limiti di decadenza e prescrizione stabiliti dalla norma di riferimento, trovando pertanto applicazione il termine decennale.

Ti potrebbero interessare

rischio elettrico

Rischio elettrico e responsabilità datoriale

La sentenza della Cassazione ribadisce i limiti dell’abnormità in materia di prevenzione antinfortunistica.

L’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.

Quando la delibera è valida anche senza relazione tecnica?

Nel caso in esame, un condomino impugnava dinanzi all’autorità competente una delibera assembleare con la quale il condominio aveva ritenuto non necessaria, alla luce della normativa vigente, la redazione di una diagnosi energetica né la determinazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento secondo la disciplina specifica di settore.

Sostituzione della colonna di scarico e ripartizione delle spese

Nel caso in esame, una condomina ha impugnato una delibera assembleare contestando la ripartizione delle spese sostenute per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere, poiché suddivise in parti uguali tra i condomini interessati anziché in base ai millesimi di proprietà.