Ascensore condominiale e derogabilità delle prescrizioni tecniche previste dalla legge

ascensore Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in tema di installazione e montaggio di un ascensore in condomini di vecchia costruzione.

Nello specifico, alcuni condomini, tra i motivi di impugnazione della sentenza emessa in secondo grado, hanno contestato la violazione della legge n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989, considerato che l’ascensore installato e la parte di scala che residua non avevano i requisiti di legge rispetto alla larghezza minima prescritta.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato tale motivo; difatti ha precisato che: «le prescrizioni di cui alla legge n. 13/1989 e al decreto attuativo n. 236/1989, si applicano, conformemente al principio di irretroattività fissato dall’art. 11, primo comma, delle preleggi, ai soli edifici realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge o agli edifici preesistenti la cui integrale ristrutturazione sia successiva […].

In ogni caso, quand’anche tali prescrizioni tecniche si applicassero agli edifici preesistenti, esse sono comunque derogabili, seppure entro i ristretti limiti consentiti. Infatti, in tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dall’art. 8 del D.M. n. 236/1989, in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), possono essere derogate mediante scrittura privata, poiché l’art. 7 del medesimo D.M. consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione». (Cassazione civile n. 19087/2022)

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