Ascensore installato su parti private e distanze da rispettare ex art 907 c.c.

ascensoreLa Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.7609 del 2024, è intervenuta nuovamente in merito all’installazione dell’ascensore in edifici condominiali.

Nello specifico, nel caso in esame, l’acquirente di un appartamento contestava la realizzazione dell’ascensore in quanto costruita in violazione delle distanze legali previste dalla legge. La controparte si è difesa rilevando che l’ascensore era diretto all’abbattimento delle barriere architettoniche e pertanto derogava alla prescrizione normativa sulle distanze.

Sia in primo che in secondo grado parte attrice è risultata vittoriosa e pertanto la convenuta è stata condannata all’arretramento dell’opera fino al rispetto delle distanze legali. Impugnata la sentenza, La Corte di Cassazione ha rilevato che nel caso di specie non sussiste alcuno spazio comune (condominiale) tra l’ascensore e l’immobile, di conseguenza, si applica la disposizione di cui all’art. 907 c.c.

Difatti, richiamando un principio espresso dalla medesima corte ha affermato che: «[…] al fine di eliminare le barriere architettoniche, l’installazione di un ascensore da parte di un condomino in area comunale rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art.1102 cod. civ., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall’art. 907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma secondo, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale».

Di conseguenza, non essendo l’ascensore costruito su area condominiale, si rileva “a contrario”, dalla lettura del principio cui sopra, che al di fuori dell’ambito condominiale è richiesto il rispetto della prescrizione normativa cui all’art.907 c.c.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 7609 del 2024).

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