Conguagli: bollette dell’energia elettrica e relative accise

acciseLa Commissione Tributaria di Torino ha statuito che qualora vi sia stato versamento di acconti sulle bollette dell’energia elettrica maggiore del dovuto, tali accise devono sommarsi con il credito d’imposta relativo all’anno successivo, così che il saldo vada a generare un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati.

Ciò poiché l’accredito risulta una modalità di pagamento dell’accisa sui consumi di energia elettrica (come del resto anche del gas), per cui non è configurabile come “pagamento indebito”, con conseguente non applicabilità del termine di decadenza biennale T.U.A., ex art. 14, comma 2.

Versamento aggiuntivo delle accise, quando diventa indebito?

Pertanto, il versamento aggiuntivo delle accise diventa indebito solamente nel momento in cui, al termine del rapporto contrattuale e quindi al termine dell’erogazione, rimane a conguaglio una maggiore somma versata che l’utente non è più obbligato a utilizzare in compensazione ma di cui può a questo punto pretendere la restituzione.

Solo al termine del rapporto, dunque, un conguaglio a credito potrà eventualmente dare luogo a un “pagamento indebito” e il contribuente – proprio come nel c/c ordinario ex art. 1823 c.c. al momento della chiusura del conto – potrà chiederne il rimborso con termine biennale di decadenza T.U.A., ex art. 14, comma 2, decorrente dalla data del pagamento aggiuntivo. (Comm. tributaria regionale di Torino, sez. III, n. 587 del 20/07/2021).

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