Distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato

«In tema di condominio negli edifici, è nulla, e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali cui non sia comune, né siano serviti dall’impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese».

Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 15932 del 2019 in una fattispecie in cui Tizio si opponeva all’ingiunzione di pagamento notificata dal condominio Alfa rilevando altresì l’invalidità delle delibere assembleari di alcuni anni precedenti; evidenziava difatti Tizio di aver provveduto al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato e che pertanto nulla era dovuto in relazione ai costi di consumo addebitati a far data dall’avvenuto distacco.

Entrambi i gradi di giudizio respinsero le istanze di Tizio rilevando in primo luogo la tardività della richiesta di invalidità delle delibere assembleari da effettuarsi entro i termini di cui all’art 1137 c.c., in secondo luogo che l’assemblea non aveva autorizzato Tizio al distacco dall’impianto centralizzato.

La Corte di Cassazione investita dell’impugnazione avverso tale decisione, affermò il principio sopra riportato accogliendo pertanto il ricorso presentato da Tizio aggiungendo altresì come, nel caso di distacco dall’impianto centralizzato, è facoltà del condomino distaccarsi dall’impianto centralizzato senza preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale fermo restando l’obbligo del pagamento delle spese di conservazione dell’impianto stesso.

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