Energia elettrica: ripartizione onere della prova tra utente e gestore

Ripartizione onere della prova tra utente e gestoreNel caso in esame, Tizio citava in giudizio la società gestore dell’energia elettrica affinché quest’ultima fosse condannata al rimborso di una somma di denaro richiesta dal gestore per la fornitura di energia elettrica. Tizio riteneva non dovuta tale somma, lamentando un malfunzionamento del contatore. Sia in primo che in secondo grado Tizio è risultato soccombente in quanto, a detta del giudice, spettava alla stessa provare l’erroneità dei consumi rilevati dal contatore.

Ripartizione onere della prova tra utente e gestore: la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, riformando la sentenza emessa nel precedente grado di giudizio, ha accolto il ricorso presentato da Tizio chiarendo la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti. Nello specifico, in caso di contestazione dei consumi, spetta al gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore, mentre spetterà all’utente dimostrare che l’anomalia dei consumi registrati è dovuta a fattori esterni al suo controllo.Advertisement

Afferma infatti: “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l’impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore  – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato).

Incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite.” (Cass. Civ. ord 34701/2021).

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