Fotovoltaico: i limiti del controllo da parte del GSE

Il Tar del Lazio, con la recente sentenza n. 2888/2021 il TAR ha precisato i limiti di verifica e di controllo attribuiti al Gestore dei Servizi Energetici dichiarando pertanto illegittimo un provvedimento con il quale il Gestore aveva disposto la decadenza degli incentivi per un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno di proprietà della pubblica amministrazione. Ha affermato infatti che: “è esclusa la sindacabilità o il potere di disapplicazione da parte del GSE degli atti e provvedimenti adottati da altre amministrazioni, in particolare dagli enti locali; in tale ambito il controllo operato dal GSE possiede dunque solo carattere formale, limitato all’accertamento della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimità dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore”.

Per meglio comprendere il Comune Alfa aveva acquistato dei terreni sul quale, in seguito aveva costituito un diritto di superficie con la società Beta, la quale fu autorizzata dal comune ad utilizzare detti terreni per l’installazione di un impianto fotovoltaico. La società Beta pertanto, chiedeva al GSE il riconoscimento delle tariffe incentivanti cui al DM 5 maggio 2011 essendo l’impianto costruito su aree di proprietà della pubblica amministrazione.

Tuttavia il GSE ritenne il carattere elusivo degli atti posti in essere tra il Comune e Beta costituiti con l’unico intento di accedere alle tariffe incentivanti, cosa che non sarebbe stata consentita alla società Beta senza la fattuale interposizione del Comune.

Infatti, secondo quanto previsto dal provvedimento del GSE, nel caso concreto lo scopo delle parti non era quello di concretizzare un interesse pubblico in termini di efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico con conseguente riduzione della spesa, motivo per il quale il DM 5 maggio 2011 prevede degli incentivi e procedure agevolate. Tuttavia investito della vicenda il TAR dichiarò illegittimo tale provvedimento in quanto compito del Gestore è limitarsi alla sola verifica dell’esistenza dei requisiti formali per l’accesso agli incentivi e non può spingersi a sindacare sulla legittimità del titolo che attribuisce alle parti il diritto a tali agevolazioni.

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