Furto energia, non sempre determina l’aggravante per l’utilizzo di violenza sulle cose

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Nel caso in esame, Tizio veniva condannato anche in secondo grado per reato di furto di energia elettrica aggravato da violenza sulle cose.

Quest’ultimo presentava ricorso in cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza in quanto, seppur configurabile il reato di furto di energia, si contestava l’applicazione dell’aggravante in quanto, per la sottrazione era stato collocato un magnete sopra la calotta del misuratore e di conseguenza il furto era avvenuto senza alcun atto di forza sulla strumentazione né con la manomissione della medesima.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avvallando le argomentazioni dell’imputato. Difatti ha rilevato che tale condotta non può essere ricondotta al concetto di violenza sulle cose in quanto con lo strumento utilizzato si agiva dall’esterno e in maniera transitoria sulla sola funzionalità del misuratore, senza alterarne in via definitiva la struttura e senza danneggiarla.

Secondo la Cassazione, infatti, «l‘aggravante della violenza si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un’attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino.

Nel caso di specie, come si evince dalla decisione impugnata, il magnete era collocato all’esterno del contatore ed è stato agevole, per i tecnici incaricati, la sua rimozione per verificarne l’incidenza sulla misurazione dei consumi, non apparendo tale attività riconducibile alla nozione di “ripristino” evocata dagli arresti di questa Corte, per tale intendendosi un’attività che sia tesa a porre rimedio ad un’immutazione strutturale del bene».

(Sent. Cass. Pen. n. 19937/2021)

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