Infortunio sul lavoro da scarica elettrica e responsabilità del datore di lavoro

Nel caso in esame, la società Alfa impugnava la sentenza della Corte d’Appello con cui confermava la responsabilità della stessa per l’infortunio  da scarica elettrica subito da un proprio dipendente a causa delle omissioni delle cautele previste dall’art 2087 c.c.

La corte territoriale aveva accertato che l’infortunio si era verificato mentre il lavoratore era impegnato in compiti di manutenzione rientranti nelle sue mansioni a causa di una scarica elettrica proveniente dal contatto con elementi di tensione collocate all’interno di una cabina di illuminazione pubblica.

Il giudice riteneva, infatti che, l’incidente era avvenuto perché il datore di lavoro aveva omesso di adottare le cautele idonee a garantire la sicurezza. La Corte di Cassazione con il provvedimento n. 9339/2024, ha ribadito il principio:

«La sentenza impugnata è dichiaratamente conforme a Cass. n. 12041 del 2020 secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso; nella stessa pronuncia si è ribadita “la pressocché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile“, con conseguente esclusione di una pregiudizialità penale ed irrilevanza, nella specie, che non sia stato avviato alcun procedimento penale per il fatto da cui l’infortunio è derivato».

Veniva pertanto rigettato il ricorso e confermata la pronuncia della Corte d’Appello.

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