Installazione di una sbarra elettrica: è innovazione?

“In tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni (qualunque “opus novum”), ma solamente quelle modifiche che, determinando l’alterazione dell’entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all’attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In altre parole, nell’ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico – giuridico, vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto” (Cass. Civ. 3509/2015).

Tale principio è stato confermato dal giudice di legittimità in una controversia sorta tra il supercondominio Alfa e Tizio; Tizio infatti citava in giudizio Alfa impugnando la delibera assembleare con la quale veniva disposta l’installazione di una sbarra elettrica all’accesso del supercondominio per limitare l’ingresso a terzi soggetti sia in orario diurno che notturno.

Il tribunale non accolse le istanze di Tizio che impugnò la sentenza. In riforma della stessa la Corte d’appello accolse le domande di Tizio ritenendo come la sbarra installata rientrasse nella disciplina cui all’art 1120, comma secondo, c.c. che vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio al fabbricato o rendere talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Alfa ricorse pertanto in Cassazione e la Corte, richiamando il principio sopra espresso cassò la sentenza rinviandola nuovamente in Corte d’appello affinché si pronunciasse alla luce del principio dettato.

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