Telecamere: lecite se riprendono parti destinate a un numero indeterminato di persone

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30191 del 2021 si è espressa nuovamente sul tema delle telecamere private in condominio, e nello specifico, ha chiarito quando si configura o meno il reato cui all’art 615 bis cp.

Tale norma prevede infatti che: «Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Tuttavia la corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha precisato che: «l’uso di telecamere private installate all’interno della propria abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso, non configura detta fattispecie, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela della norma incriminatrice, la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.

Lo stesso principio è stato ribadito quanto alle scale condominiali ed ai pianerottoli, giacché essi non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti».

Ti potrebbero interessare

cancello condominiale

Automazione del cancello condominiale e maggioranze assembleari: i limiti della “notevole entità”

immissioni climatizzatore

Climatizzatori in condominio: la tollerabilità delle immissioni si misura sul caso concreto

ritardi P.A.

Ritardi di approvazione dei progetti di fotovoltaico e responsabilità della P.A.

forniture di gas

Forniture di gas e conciliazione stragiudiziale