Videosorveglianza in condominio: quando le riprese sono utilizzabili?

Nel caso in esame la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21027 del 2020, è tornata a esprimersi sul controverso tema delle videoregistrazioni effettuate da privati e la sua utilizzabilità in un eventuale giudizio penale.

Nella fattispecie concreta Tizio ricorreva in Cassazione eccependo in primo luogo l’inutilizzabilità delle riprese video effettuate in quanto svolte in dimora privata. Infatti, la telecamera installata riprendeva costantemente parte del lastrico solare e del giardino di sua pertinenza esclusiva, motivo per il quale le riprese sarebbero state effettuate in violazione dell’art 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio) e dell’art 615–bis. Codice penale.

La Corte di Cassazione rigettava tale eccezione. Riteneva infatti che tali riprese, seppur eseguite da telecamere installate da privati, per mere esigenze di sicurezza, riprendevano al contrario parti comuni dell’edificio condominiale. Di conseguenza, alcuna violazione è stata riscontrata dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenute utilizzabili nel giudizio penale le riprese video effettuate. In linea generale si può pertanto ritenere utilizzabili in un giudizio penale le riprese effettuate dalle telecamere condominiali purché si limitino alle parti comuni e non violino la proprietà privata dei soggetti.

Ti potrebbero interessare

rischio elettrico

Rischio elettrico e responsabilità datoriale

La sentenza della Cassazione ribadisce i limiti dell’abnormità in materia di prevenzione antinfortunistica.

L’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.

Quando la delibera è valida anche senza relazione tecnica?

Nel caso in esame, un condomino impugnava dinanzi all’autorità competente una delibera assembleare con la quale il condominio aveva ritenuto non necessaria, alla luce della normativa vigente, la redazione di una diagnosi energetica né la determinazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento secondo la disciplina specifica di settore.

Sostituzione della colonna di scarico e ripartizione delle spese

Nel caso in esame, una condomina ha impugnato una delibera assembleare contestando la ripartizione delle spese sostenute per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere, poiché suddivise in parti uguali tra i condomini interessati anziché in base ai millesimi di proprietà.