La Corte di cassazione, con una recente pronuncia del gennaio 2026, ha nuovamente ribadito che in condominio, il proprietario che si distacca dall’impianto di riscaldamento centralizzato, deve comunque contribuire alla manutenzione, ordinaria e straordinaria dell’impianto, e continuare a versare la quota di propria competenza per i consumi involontari, ossia derivanti dalla dispersione del calore.
In sostanza, dunque, chi si distacca dal riscaldamento centralizzato paga comunque per la manutenzione potendo evitare solo i consumi volontari e non quelli che derivano dalla dispersione del calore nel condominio che andranno comunque equamente distribuiti tra i vari condomini.
(Ordinanza numero 1098 del 19 gennaio 2026)