Vasi di espansione e valvole di sicurezza

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sicurezza“In merito alla verifica della conformità delle centrali termiche per impianti riscaldamento prese in conduzione, vorrei sapere se i vasi di espansione sanitario/ riscaldamento certificato e in uso presso una CT con potenza superiore a 35 kW ha scadenza e deve essere periodicamente sostituito o se può essere semplicemente verificato. Ho lo stesso quesito per quanto riguarda le valvole di sicurezza certificate”.

Come previsto dal D.M. 1 dicembre 1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” al “TITOLO II Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica” art. 22, in tutti gli impianti superiori 116 kW e negli edifici condominiali con amministratore dove in C.T. deve esserci il libretto matricolare rilasciato dall’INAIL ex ISPESL ex ANCC, e ogni 5 anni il responsabile dell’impianto deve richiedere all’ATS una verifica di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo. Il manutentore durante le manutenzioni programmate, deve verificare l’efficienza e la funzionalità di tutti i seguenti organi, quando presenti:

  • termostato di regolazione
  • termostato di blocco
  • valvola sicurezza
  • valvola scarico termico
  • valvola intercettazione combustibile
  • pressostato di massima e di minima
  • vaso espansione
  • termometro
  • manometro

Tutti questi apparecchi non hanno scadenza se non prevista dal costruttore; sarà il manutentore a giudicare se e cosa sia il caso di sostituire, eventualmente prima della visita quinquennale dell’ATS, onde evitare fermate agli impianti e spese aggiuntive. Diversamente, per i vasi di espansione: il D.M. del 1 dicembre 2004 n. 329 prevede interventi all’apparire di determinati sintomi di degrado, escludendo i recipienti aventi capacità inferiore ai 25 l e, se con pressione inferiore ai 12 bar, aventi capacità inferiore ai 50 l. Riportiamo il testo di legge:

D.M. 1 dicembre 1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

TITOLO II

Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica

art. 22.

Previo buon esito dell’esame del progetto di cui all’ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell’Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (n.d.r. ora INAIL ex ANCC ex ISPESL) all’accertamento della conformità al progetto approvato.

L’Associazione nazionale per il controllo della combustione rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell’impianto e l’esito degli accertamenti effettuati. Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell’A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.

Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall’utente. Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.

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