Infiltrazioni, differenza tra utilizzatore e gestore di cose in custodia

danni infiltrazioniLa questione in oggetto origina da una richiesta di risarcimento mossa dai proprietari di un immobile per i danni subiti a causa di infiltrazioni derivanti da copertura di un pozzo durante l’installazione di un’antenna da parte di un soggetto terzo.

La specifica richiesta di risarcimento veniva rigettata in primo grado in quanto il bene (pozzo) non risultava essere di proprietà esclusiva del terzo e in ogni caso non era soggetto a suo esclusivo potere e controllo.

Infiltrazioni e rapporto di custodia per la Corte di Cassazione

La vicenda, giunta in Cassazione, ha visto la Suprema Corte affermare che la presenza di un rapporto di custodia con la cosa da cui origina la lesione e la conseguente richiesta di risarcimento presuppone il potere effettivo sulla cosa, ovvero la disponibilità giuridica e materiale della cosa stessa affinché il “gestore” ne abbia l’effettivo potere di controllo.

Qualora invece il soggetto terzo ne abbia la mera facoltà di utilizzo, ciò non implica automaticamente che lo stesso sia dotato del potere di gestione e controllo e pertanto non è detto che possa essere passibile di risarcimento.

In tale circostanza la situazione andrà valutata caso per caso e nel merito dal Giudice.

(Cassazione civile sez. VI, del 15/03/2022, n.8408)

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