Infiltrazioni in appartamento: il nudo proprietario è responsabile ex art 2051 c.c.?

infiltrazioni La responsabilità cagionata da cose in custodia ricade sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia.

Questa conclusione discende dalla circostanza che il presupposto della responsabilità invocata risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res – sia tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale, sicché essa postula la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all’evento lesivo che ne abbia l’effettivo godimento o, comunque, di soggetto terzo tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Tale principio è stato espresso dalla corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20429/2022 in una vicenda in cui un condomino citava in giudizio, tra i soggetti ritenuti responsabili dei danni causati nel suo appartamento a causa di alcuni fenomeni infiltrativi, anche il nudo proprietario dell’immobile dal quale è sorta l’infiltrazione.

In applicazione del principio sopra richiamato, il giudice di legittimità ha ritenuto che il dovere di custodia sorga nel momento in cui il titolare ha di fatto un concreto potere sulla cosa, circostanza che non si può rilevare in capo al nudo proprietario ma all’usufruttuario il quale ha la disponibilità materiale e giuridica della cosa.

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