Videosorveglianza: quello che inquadra la telecamera

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«Una telecamera condominiale, installata e gestita dall’amministratore dopo una deli­bera dell’assemblea dei condomini, può ri­prendere le aree comuni dell’edificio e una porzione di strada comunale, se questa è funzionale a proteggere la proprietà con­dominiale da aggressioni al patrimonio?», chiede un lettore di Sicurezza.

La questione dell’installazione di teleca­mere condominiali che riprendono aree comuni e, in parte, aree pubbliche è discipli­nata dal Reg. UE 679/2016 e dalle norme na­zionali, di cui svolgono un importante ruolo interpretativo i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Secondo il provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010, modificato in conformità con il GDPR, le telecamere condominiali possono riprendere le aree comuni (cortili, ingressi, garage, scale, pianerottoli e altri spazi condi­visi dai condomini) e porzioni limitate di area pubblica, se strettamente necessarie alla pro­tezione del patrimonio condominiale.

La ripresa di una porzione di strada comunale è quindi ammessa se è funzionale alla prote­zione di beni condominiali (per esempio, per monitorare l’accesso al condominio o per evi­tare atti vandalici sulle facciate o sui portoni) e se è limitata a quanto necessario a perseguire la finalità dichiarata.

Il sistema di videosorveglianza dev’essere conforme ai principi di liceità, necessità, pro­porzionalità e minimizzazione dei dati (art. 5 del GDPR). Per esempio, non possono essere ripresi indiscriminatamente passanti o veicoli che non interagiscono con il condominio.

Può essere interessante considerare le respon­sabilità dell’amministratore in merito alle eventuali richieste di interessati non condo­mini. Un passante coinvolto in un sinistro potrebbe, per esempio, chiedere l’accesso alle immagini che lo riguardano, ma l’amministratore ha il dovere di seguire precise regole.

Deve innanzitutto verificare se la richiesta è giustificata e, dopo aver estrapolato le imma­gini dal dispositivo di registrazione, per evitare che vengano sovrascritte automaticamente, deve accertarsi che non siano presenti altri soggetti dei quali potrebbero essere lesi diritti fondamentali.

Se l’evento è oggetto di indagine o conten­zioso, è opportuno che le immagini vengano consegnate alle forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria direttamente.

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