Installazione ascensore in condominio… Quando serve l’autorizzazione assembleare?

Con un’interessante sentenza, il Tar del Lazio si è pronunciato in merito alla richiesta di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla Sopraintendenza speciale archeologia belle arti con la quale aveva autorizzato, con il rispetto di determinati limiti e condizioni, l’installazione di un ascensore nel condominio Alfa.

I condomini interessati all’impianto di ascensore avevano rilevato che la costruzione dell’impianto alle condizioni imposte non consentiva il superamento delle barriere architettoniche vanificando di fatto l’intervento. Tuttavia, tale autorizzazione è stata oggetto di impugnazione anche da altri condomini dello stesso stabile, i quali erano contrari a tale installazione, adducendo, tra i molteplici motivi a sostegno del ricorso, l’inesistenza di una delibera assembleare che autorizzasse l’installazione dell’ascensore.

Installazione ascensore in condominio: la sentenza del Tar

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che: «l’installazione di un ascensore all’interno di un cortile condominiale è qualificabile, ad avviso del Collegio, in termini di “innovazione”, in quanto, in violazione di quanto previsto dall’art. 1102 c.c., determina una modifica strutturale del cortile medesimo rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone nel contempo alterata la sua naturale funzione e destinazione comune, che è quella di dare luce ed aria alle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Ebbene, la decisione di assoggettare il cortile condominiale a siffatta “innovazione” avrebbe dovuto essere assunta, necessariamente, dal Condominio, sia pure con le maggioranze previste dalla legge (…). In assenza di siffatta delibera condominiale, giusta il disposto di cui al secondo comma del citato art. 2 L. n. 13/89, i condomini interessati all’adozione di strumenti di superamento delle cd. barriere architettoniche sono, dunque, legittimati esclusivamente a “installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili” o “modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”» (TAR sent. N. 2061/2022).

Di conseguenza, ciascun condomino può realizzare a proprie spese determinate opere previste dalla legge, anche servendosi della cosa comune, ma nel rispetto dei limiti cui all’art 1102 c.c. In caso di mancato rispetto di tali limiti ci si trova dinnanzi a un’innovazione che richiede necessariamente una delibera assembleare autorizzativa.

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