La Cassazione ribadisce i limiti nella tutela delle parti comuni

Nel caso in esame, un condomino, in seguito all’esecuzione da parte di un’impresa dei lavori di rifacimento del tetto deliberati in assemblea, ritenuta l’esecuzione degli stessi non a regola d’arte, ha citato in giudizio l’impresa appaltatrice e il precedente amministratore chiedendo l’eliminazione dei vizi e difetti denunciati, la realizzazione di tutte le opere deliberate nelle assemblee condominiali sopra citate, nonché il riconoscimento del risarcimento dei danni patiti.

In primo grado il giudice ha parzialmente accolto il ricorso, mentre la Corte d’Appello, tra le varie pronunce, ha, per quanto di interesse, dichiarato la carenza di legittimazione attiva del condomino.

Difatti, secondo il giudice, si era in presenza esclusivamente di presunte inadempienze riferibili al rapporto negoziale di amministrazione tra l’ente condominiale ed il soggetto incaricato, la cui tutela giudiziaria compete solamente all’amministratore, quale soggetto stipulante ed unico interlocutore contrattuale.

La Corte di Cassazione, richiamando quando già espresso sul punto dal giudice di secondo grado ha affermato che:

nel caso di specie, è evidente che non è stata introdotta una controversia concernente la limitazione di un diritto di ciascun condòmino, né la tutela di diritti del comproprietario pro quota delle parti comuni, bensì una controversia avente ad oggetto la (corretta) esecuzione di una delibera che autorizzava interventi conservativi su parti comuni (il tetto del condominio), rispetto ai quali la posizione del singolo condòmino resta assorbita nell’organizzazione del gruppo: pertanto, la rappresentanza dell’amministratore è esclusiva” (Cass. Civ. ord n. 25148/2025)

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