Responsabilità in solido del condominio e dell’impresa

Nel caso in esame, il proprietario di un’unità immobiliare posta all’interno di un fabbricato condominiale citava in giudizio il condominio affinché fosse condannato al risarcimento dei danni subiti nel suo appartamento in seguito a dei lavori di rifacimento della facciata commissionata dal condominio.

Quest’ultimo costituitosi in giudizio respingeva ogni addebito e chiamava in manleva l’impresa che aveva eseguito i lavori. Il tribunale respingeva le domande del singolo mentre la corte d’appello, riformando tale sentenza, condannava in solido il condominio e l’impresa al risarcimento dei danni.

Il condominio proponeva ricorso in Corte di Cassazione contestando, tra i vari motivi di impugnazione, la mancata valutazione dei profili di responsabilità avendo il condominio trasferito la custodia delle parti comuni del condominio all’impresa.

Richiamando il principio espresso dalla Cassazione secondo cui: «[…] la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all’evento pregiudizievole», la Cassazione ha ritenuto irrilevante la valutazione circa il comportamento concreto adottato dal condominio essendo sufficiente la prova della preferibilità causale del danno alla cosa in custodia.

Di conseguenza, il ricorso veniva rigettato. (C.C. ord. n. 24657/2024)

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